DELLE NORME DI
TUTELA DELLA MATERNITA’
E PATERNITA’ DEI MEDICI
2007
Si
riporta una breve traccia sui diritti della donna lavoratrice in caso di
gravidanza e maternità (e dei conseguenti diritti del padre lavoratore),
sintesi delle normative e, con integrazioni e aggiornamenti, di varie
pubblicazioni sull’argomento, che ringraziamo, rimandando per maggiori
approfondimenti alla trattazione “Lavoratrice madre medico” di Eolo Giovanni
Parodi e Marco Perelli Ercolini reperibile sul sito
ENPAM (www.enpam.it) oppure per problemi specifici contattandomi al
numero telefonico 02 4566979 o con e-mail
fxtperel@tin.it.
Marco Perelli Ercolini
Parte
I
MADRE e PADRE LAVORATORI DIPENDENTI
GESTAZIONE - PRIMI 7 MESI
Diritti
La legge riconosce
alla donna lavoratrice il diritto ad assentarsi dal lavoro per sottoporsi agli
esami prenatali.
Effetti economici
Le ore di assenza per
gli esami prenatali vengono retribuite normalmente ed hanno lo stesso
trattamento della “malattia dovuta a gravidanza”.
Effetti sul rapporto
di lavoro
Le ore di assenza per
gli esami prenatali non si cumulano con le assenze per malattia comune.
Cosa si deve fare
Per fruire del
diritto ad assentarsi dal lavoro per gli esami prenatali, la lavoratrice deve
presentare al proprio datore di lavoro:
·
specifica
domanda, nella quale devono essere indicati data ed ora in cui verranno
eseguiti gli esami con dichiarazione che gli stessi non sono effettuabili al di
fuori dell’orario di lavoro;
·
documentazione
giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la lavoratrice si è rivolta,
dalla quale risulti la data e l’orario di effettuazione degli esami (dalle ore
...... alle ore ........).
Diritti
La legge di tutela
della maternità fa divieto di adibire la donna durante la gravidanza e per
sette mesi dopo il parto a “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”.
La lavoratrice in
stato di gravidanza va spostata ad altre mansioni e qualora ciò non
sia possibile va concessa l’astensione anticipata.
In particolare, la
gestante e la madre che allatta non può
svolgere attività in zone che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti.
Effetti sul rapporto
di lavoro
Lo spostamento delle
lavoratrici gestanti ad attività diverse da quelle abitualmente svolte non
produce alcun effetto sul rapporto di lavoro.
Effetti economici
Lo spostamento della
lavoratrice gestante ad attività diverse da quelle abitualmente svolte non
incide in alcun modo sulla retribuzione.
Cosa si deve fare
Per usufruire delle
particolari forme di tutela, la lavoratrice addetta ad attività considerate
pericolose deve:
·
presentare
al proprio datore di lavoro il certificato medico di gravidanza con l’indicazione
della data presunta del parto o, in alternativa, un’autocertificazione che
dovrà comunque essere integrata entro cinque giorni dal certificato medico;
·
notificare
il proprio stato di gestazione, non appena accertato, in caso di lavorazioni
che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Diritti
In casi espressamente
previsti dalla legge la Direzione Provinciale del Lavoro, sia di propria
iniziativa, sia su istanza della lavoratrice, può disporre l’astensione
anticipata dal lavoro.
La lavoratrice
gestante ha diritto alla anticipazione
del congedo di maternità:
·
per
gravi complicazioni della gestazione o preesistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
oppure
·
per
condizioni di lavoro ed ambientali ritenuti pregiudizievoli per la salute della
donna o del bambino, quando non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre
mansioni.
Effetti sul rapporto
di lavoro
Il congedo anticipato
di maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di
servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità, è utile ai fini
pensionistici e previdenziali ed è considerato attività lavorativa ai fini
della progressione di carriera.
Effetti economici
Per tutto il periodo
del congedo anticipato di maternità, la lavoratrice ha diritto all’intera
retribuzione, compresa la tredicesima mensilità.
Sono esclusi
solo gli emolumenti la cui
corresponsione è strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad
esempio: lavoro straordinario).
Effetti previdenziali
Il congedo anticipato
non influisce né sul Tfr o Ips né sul trattamento di
pensione.
Per usufruire del
diritto al congedo anticipato di maternità la lavoratrice deve presentare:
·
specifica
domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio,
allegando il certificato medico di gravidanza attestante le condizioni previste
dall’art. 17, comma 2, lettera a) del Testo Unico n. 151/2001 (caso
di gravi complicanze della gravidanza o
di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza);
se la Direzione Provinciale del Lavoro non emette il provvedimento entro sette
giorni, la richiesta si intende accolta;
·
al
datore di lavoro, la ricevuta della domanda inoltrata alla Direzione
Provinciale del Lavoro
·
in
caso di dipendenza privata trasmissione del provvedimento anche all’INPS.
Diritti
In caso di
interruzione di gravidanza spontanea o terapeutica che si verifichi prima del
180° giorno dall’inizio della gestazione, l’evento viene considerato -aborto- e
pertanto non viene riconosciuto il diritto all’astensione obbligatoria.
Per accertare se
l’interruzione di gravidanza sia avvenuta prima o dopo il 180° giorno, si
presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data presunta
del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza.
Effetti sul rapporto
di lavoro
Le assenze per
interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall’inizio della
gestazione, non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia
comune.
Nel caso di
interruzione di gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della
gestazione, decorsi i tre mesi di assenza obbligatoria dal lavoro, se le
condizioni di salute della lavoratrice non consentono la ripresa dell’attività
lavorativa, l’assenza sarà considerata come dovuta a malattia derivante dallo
stato di gravidanza. Anche queste assenze non si cumulano con precedenti o
successivi periodi di comune malattia.
Effetti economici
La lavoratrice ha
diritto all’intera retribuzione, con
esclusione solo degli emolumenti la cui
corresponsione è strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad
esempio: lavoro straordinario).
Cosa si deve fare
La lavoratrice deve
presentare al proprio datore di lavoro, entro quindici giorni dall’aborto:
·
certificato
medico attestante sia il mese di gravidanza durante il quale è avvenuto l’aborto, sia la data
presunta del parto.
Diritti
Durante il periodo di
gestazione la lavoratrice può ammalarsi
per patologie direttamente conseguenti al suo stato particolare, che
tuttavia non rientrano nei casi per i quali è prevista l’astensione
obbligatoria anticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Effetti
sul rapporto di lavoro
Le assenze per
infermità determinate dallo stato di gravidanza non si cumulano con le assenze
per malattia comune.
Effetti
economici
Alla lavoratrice
affetta da patologie connesse alla gravidanza viene corrisposta la retribuzione
normale, con esclusione delle voci connesse all’effettiva presenza in servizio
(ad esempio: lavoro straordinario).
Cosa
si deve fare
In
questi casi la lavoratrice deve presentare:
·
certificato
del medico curante che contenga esplicito riferimento alla patologia
conseguente allo stato di gravidanza.
GESTAZIONE
- ULTIMI 2 MESI
Diritti
La legge prevede che la lavoratrice
deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro:
•
nei due mesi precedenti la data presunta del parto e comunque fino alla nascita
del bambino;
•
nel mese precedente la data presunta del parto e sempre fino alla nascita del
bambino, per scelta della lavoratrice a condizione che non vi siano pregiudizi
per la salute della gestante e del nascituro.
Il
giorno della data presunta del parto o quella del parto non va computata.
Effetti
sul rapporto di lavoro
Il congedo di
maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio,
delle ferie e della tredicesima mensilità, è utile ai fini previdenziali (tfr/ips e pensione)
ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.
Effetti economici
Per
tutto il periodo del congedo di maternità, le lavoratrici hanno diritto
all’intera retribuzione (nel settore privato all’80%), compresa la tredicesima
mensilità.
Sono
esclusi invece tutti gli emolumenti connessi all’effettiva presenza in servizio
(ad esempio: lavoro straordinario).
Effetti
previdenziali
La copertura
previdenziale è prevista al 100%.
Cosa
si deve fare
Prima dell’inizio
dell’astensione obbligatoria la lavoratrice deve presentare al proprio datore
di lavoro e in caso di dipendenza privata anche all’INPS:
·
il
certificato medico, rilasciato da un medico appartenente ad una A.S.L. attestante la data presunta del parto.
Nel caso in cui la
lavoratrice scelga di limitare l’astensione ad un solo mese prima del parto,
dovrà presentare inoltre:
·
il
certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato;
·
il
certificato del Medico competente in materia di prevenzione e tutela della
salute sui luoghi di lavoro attestante le buone condizioni di salute della
gestante e del nascituro.
I due certificati devono attestare che la
scelta non pregiudica la salute della gestante e del
nascituro.
Diritti
Se l’interruzione di
gravidanza, spontanea o terapeutica, si verifica dopo il 180° giorno
dall’inizio della gestazione, la lavoratrice usufruisce del congedo di
maternità post partum di tre mesi. In questo caso,
infatti, l’interruzione di gravidanza viene considerata -parto- a tutti gli
effetti.
Per accertare se
l’interruzione di gravidanza é avvenuta dopo il 180° giorno, si presume che il
concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto,
indicata nel certificato medico di gravidanza.
Decorsi i tre mesi di
assenza obbligatoria dal lavoro, se le condizioni di salute della lavoratrice
non le consentono di riprendere servizio, l’assenza sarà considerata come
dovuta a malattia derivante dallo stato di gravidanza e, pertanto, non si
cumula con le assenze per malattia comune.
Dato che si tratta di
congedo di maternità questo é calcolato utile a tutti gli effetti ai fini
dell’anzianità di servizio e delle ferie, ai fini pensionistici e previdenziali
ed é considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.
Il periodo di congedo
di maternità non é utile ai fini del computo del periodo di prova.
Effetti
economici
La lavoratrice ha diritto
all’intera retribuzione (nel settore privato all’80%) comprese le quote di
salario accessorie fisse e ricorrenti, relative alla professionalità e
produttività, nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi naturalmente
tutti gli emolumenti la cui corresponsione ai sensi delle vigenti disposizioni
interne, é sempre strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad
esempio gli straordinari).
Cosa
si deve fare
La
lavoratrice deve presentare al proprio datore di lavoro, entro quindici giorni
dall’aborto:
PUERPERIO
- PRIMI TRE (o QUATTRO) MESI
Diritti
La legge prevede che
la lavoratrice deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei tre mesi
successivi al parto oppure, se ha fruito del congedo di un solo mese prima del
parto, nei quattro mesi successivi.
In caso di parto
prematuro, la lavoratrice potrà recuperare i giorni di congedo non goduti a
causa dell’anticipazione dell’evento aggiungendoli al periodo di congedo dopo
il parto.
Se
il figlio nato prematuro ha necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera, pubblica o privata, la madre ha diritto alla sospensione
temporanea del congedo di maternità. In questo caso il congedo obbligatorio -post
partum-, comprensivo del residuo periodo -ante
partum- non goduto, andrà a decorrere dalla data
dell’effettivo rientro a casa del figlio.
Durante il periodo di
sospensione temporanea del congedo di maternità la lavoratrice può fruire dei
riposi giornalieri -per allattamento-.
Effetti sul rapporto
di lavoro
Il congedo di
maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio,
delle ferie e della tredicesima mensilità, è utile ai fini previdenziali
(pensione e trf o ips) ed è
considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.
Effetti economici
Per
tutto il periodo del congedo obbligatorio, la lavoratrice ha diritto all’intera
retribuzione (nel settore privato all’80%), comprese le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti, relative alla professionalità e produttività,
nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi solo gli emolumenti la cui
corresponsione è strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad esempio: lavoro straordinario).
Effetti previdenziali
La copertura
previdenziale è prevista al 100%.
Cosa si deve fare
Per usufruire del
diritto al congedo obbligatorio la lavoratrice deve presentare al proprio
datore di lavoro entro quindici giorni dall’evento:
Per usufruire del
diritto alla sospensione temporanea del congedo obbligatorio la lavoratrice
deve presentare al proprio datore di lavoro:
Diritti
Quando la madre non
può prendersi cura del neonato, il diritto al congedo obbligatorio per i primi
tre mesi dopo il parto può essere fruito dal padre lavoratore,
indipendentemente dalla circostanza che la madre sia o non sia lavoratrice
dipendente..
Il diritto al congedo
obbligatorio post partum spetta al padre lavoratore,
nei casi di:
•
morte della madre.
•
grave infermità della madre;
•
affidamento del bambino al solo padre
•
abbandono del bambino da parte della madre.
Effetti sul rapporto
di lavoro
L’astensione
obbligatoria è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di
servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità, è utile ai fini
previdenziali (pensione e trf o ips)
ed è considerata attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.
Effetti economici
Per tutto il periodo
dell’astensione obbligatoria, il padre lavoratore ha diritto all’intera
retribuzione (per gli iscritti all’INPS riduzione all’ 80%). Sono esclusi gli emolumenti la cui corresponsione
sono strettamente connessi all’effettiva presenza in servizio (ad esempio: lavoro straordinario).
Effetti previdenziali
La copertura previdenziale
è prevista al 100%.
Cosa si deve fare
Per fruire
dell’astensione obbligatoria, il padre lavoratore deve presentare:
corredata
DOPO LA
NASCITA - PRIMO ANNO DI VITA
Diritti
La madre che riprende
l’attività lavorativa al termine del periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro deve essere allontanata sino al settimo mese
dopo il parto da ambienti pregiudizievoli (in particolare per le donne medico:
radiologia, camere operatorie, reparti infettivi, psichiatrici, oncologici) e
servizi gravosi (per le guardie notturne l’esenzione è obbligatoria sino al
compimento del primo anno di età del figlio e, a richiesta dell’interessata,
sino al compimento del terzo anno di vita).
In
caso di impossibilità di trasferimento ad altre mansioni deve essere disposta
l’interdizione dal lavoro.
In particolare,
l’ambiente di lavoro deve garantire alle lavoratrice che ha partorito da poco e
che allattano, la possibilità di riposarsi in posizione distesa e condizioni
appropriate.
Effetti sul rapporto
di lavoro
L’adibire la lavoratrici
puerpera ad attività diverse da quelle abitualmente svolte non produce alcun
effetto sullo stato giuridico del rapporto di lavoro.
Effetti economici
L’adibire la
lavoratrice puerpera ad attività diverse da quelle abitualmente svolte non
incide sulla retribuzione.
Cosa
si deve fare
La
lavoratrice addetta a lavorazioni faticose,
pericolose ed insalubri deve:
RIPOSI GIORNALIERI
PER LA MADRE
(permessi per l’allattamento)
Diritti
Durante il primo anno di
vita del bambino, la lavoratrice madre può fruire di due periodi di riposo di
un’ora, anche cumulabili nella giornata, con diritto di uscire dal luogo di
lavoro (il periodo è ridotto ad un’ora se l’orario di lavoro giornaliero è
inferiore alle sei ore).
L’articolazione dei
riposi giornalieri deve essere concordata tra la lavoratrice ed il datore di
lavoro (in mancanza di accordo, sarà determinata dalla Direzione Provinciale
del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del neonato e dell’attività
lavorativa).
I riposi non sono
cumulabili in giornate diverse.
In caso di parto
plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
Effetti sul rapporto
di lavoro
Le ore di assenza per
riposi giornalieri non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.
Effetti economici
Agli effetti della
retribuzione, le ore di assenza per riposi giornalieri sono considerate ore di
lavoro ordinario.
Effetti previdenziali
Questi periodi sono utili ai fini sia della
copertura pensionistica che previdenziale (Ips,
buonuscita, tfr) con copertura figurativa.
Cosa si deve fare
Per fruire dei riposi
giornalieri, la lavoratrice deve presentare al proprio datore di lavoro
Diritti
Il padre in alternativa alla
lavoratrice madre consenziente (indipendentemente dalla natura subordinata del
rapporto di lavoro della madre), può
fruire dei permessi giornalieri.
L’alternatività
nella fruizione di questo diritto comporta che uno dei genitori non possa
assentarsi quando l’altro fruisca di permessi previsti per far fronte alle
stesse necessità.
I genitori possono
dunque alternarsi, avendo cura di comunicare la propria intenzione al datore di
lavoro.
Se il padre lavora
per meno di sei ore e la madre che rinuncia al beneficio lavora per più di sei
ore, si riconosce al padre una sola ora di assenza.
Il padre ha comunque
diritto ai riposi nei casi di:
•
morte della madre;
•
grave infermità della madre;
•
affidamento del bambino al solo padre;
•
rinuncia alla fruizione da parte della madre;
•
condizione di lavoro autonomo della madre.
In questi casi, tale
diritto spetta al padre indipendentemente dalla circostanza che la madre sia
lavoratrice dipendente.
Invece il
padre non ha alcun diritto quando la madre non svolge alcuna attività
lavorativa essendo casalinga o disoccupata (fatta salva l’ipotesi di grave
infermità).
In caso di parto
plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere
utilizzate dal padre anche se la madre sta fruendo del congedo di maternità o
di quello parentale oppure totalmente utilizzate dal padre lavoratore in caso
la madre lavoratrice rinunci ai riposi e non usufruisca di altro istituto per
questi nati.
Effetti
sul rapporto di lavoro
I
periodi di riposo giornaliero non incidono in alcun modo sul rapporto di
lavoro.
Effetti
economici
Agli effetti
della retribuzione, i periodi di riposo giornaliero sono considerati ore di
lavoro ordinario.
Cosa si deve fare
Per fruire dei riposi
giornalieri in alternativa alla madre, il padre lavoratore deve presentare al
proprio datore di lavoro:
corredata
DOPO LA
NASCITA
Diritti
La madre che riprende
l’attività lavorativa non può essere adibita al lavoro notturno (dalle ore 24
alle 6).
Inoltre il lavoro notturno non deve essere
obbligatoriamente prestato:
·
dalla lavoratrice madre di un figlio
di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
·
dalla lavoratrice o dal lavoratore che
sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a
dodici anni;
·
dalla lavoratrice o dal lavoratore che
abbia a proprio carico un soggetto disabile.
Effetti sul rapporto
di lavoro
Nessuno
Effetti economici
Nessuno
Cosa si deve fare
Per fruire
dell’esenzione dal lavoro notturno deve presentare al proprio datore di lavoro:
Diritti
La legge consente alla
lavoratrice madre di assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi, anche
frazionabile, nei primi otto anni di vita del bambino.
Se
la madre è genitore unico, il diritto
all’astensione dal lavoro è di dieci mesi.
In caso di parto plurimo i benefici spettano
per ogni nato.
Il diritto di astensione viene riconosciuto
anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
Effetti
sul rapporto di lavoro
Il periodo retribuito
in misura ridotta (30 %) incide sulle ferie e sulla tredicesima; invece è
considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio ed è coperto da contributi
figurativi ai fini previdenziali.
Se il periodo di astensione
facoltativa è retribuito interamente (i trenta giorni iniziali nel pubblico
impiego) è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e
delle ferie e tredicesima.
Effetti
economici
Per
i periodi di astensione facoltativa, il trattamento economico sarà:
fino al terzo anno di vita del
bambino:
· 30% della
retribuzione, riferito ad entrambi i genitori;
·
30%
della retribuzione per i periodi eventualmente eccedenti il semestre, se il
reddito individuale del genitore in astensione è inferiore a due volte e mezzo
l’importo del trattamento minimo di pensione.
Nel pubblico impiego è prevista la
retribuzione intera per i primi trenta giorni, con esclusione dei compensi
legati all’effettiva presenza (ad esempio: lavoro straordinario).
dal terzo all’ottavo anno di vita del
bambino:
·
assenza
di retribuzione;
· 30% della
retribuzione per qualunque periodo residuo, se il reddito individuale del
genitore in astensione è inferiore a due volte e mezzo l’importo del
trattamento minimo di pensione.
Gli eventuali periodi
fruiti senza diritto a trattamento economico sono coperti da contribuzione
figurativa mediante attribuzione di valore retributivo pari al 200% del massimo
dell’assegno sociale, salva la facoltà di integrazione e riscatto da parte
dell’interessato.
Effetti previdenziali
E’ prevista una copertura
per la pensione al 100% per le assenze fino al terzo anno di vita del
bambino nel limite dei sei mesi previsti con assegno e una copertura ridotta (contribuzione figurativa mediante attribuzione di
valore retributivo pari al 200% del massimo dell’assegno sociale) per i periodi di astensione facoltativa
fruiti oltre i sei mesi o fra il terzo e ottavo anno di età del bambino con
possibilità di integrazione e riscatto da parte dell’interessato.
Per quanto
riguarda il trattamento di fine servizio ex INADEL questi periodi (quando non
retribuiti) non sono in alcun modo valutabili (se non in presenza di una
specifica legge o norma contrattuale che ne disponga la valutabilità),
al contrario nell’indennità di buonuscita ex ENPAS dove sono riscattabili.
Per fruire della astensione
facoltativa la lavoratrice deve presentare al proprio datore di lavoro con un
preavviso non inferiore a 15 giorni, salvi i casi di oggettiva difficoltà
debitamente comprovati:
· specifica domanda con
l’indicazione del periodo di astensione richiesto;
· in caso di dipendenza
privata anche all’INPS.
Diritti
Il padre può fruire del
periodo di 6 mesi di astensione facoltativa anche contemporaneamente alla madre
nei primi otto anni di vita del bambino. L’astensione non deve superare
comunque i dieci mesi (undici se il padre si astiene dal lavoro per più di tre
mesi) complessivi tra i due genitori.
Il
diritto di astenersi dal lavoro compete anche se l’altro genitore non ne ha
diritto.
Se
il padre si astiene dal lavoro per più di tre mesi, il limite di astensione
complessiva diventa di undici mesi e il limite del padre passa da sei a sette
mesi.
Se il padre é l’unico
genitore, il diritto di astenersi dal lavoro compete per un periodo,
continuativo o frazionato, fino a dieci mesi.
Il diritto di astensione
viene riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
Effetti
sul rapporto di lavoro
Sono
i medesimi della lavoratrice madre.
Effetti
economici
Sono i medesimi
della lavoratrice madre.
Effetti previdenziali
Sono i medesimi della lavoratrice madre.
Cosa
si deve fare
Per fruire dell’astensione
facoltativa in alternativa alla madre, il padre lavoratore deve presentare al
proprio datore di lavoro con un preavviso non inferiore a quindici giorni,
salvi i casi di oggettiva difficoltà:
·
specifica
domanda con l’indicazione del periodo di astensione richiesto;
·
in
caso di dipendenza privata anche all’INPS.
Diritti
In caso di malattia
del figlio, i genitori possono richiedere il congedo parentale o i permessi per
malattia del bambino.
Indipendentemente
dall’aver fruito dell’intero periodo di congedo parentale (astensione
facoltativa), i genitori fino al terzo anno di vita del bambino possono
alternativamente usufruire di permessi per malattia del figlio, retribuiti nel pubblico impiego al 100% per i primi
trenta giorni annui e senza retribuzione per i giorni successivi; senza
alcuna retribuzione nell’impiego
privato.
Durante
le malattie del figlio di età da tre a otto anni entrambi i genitori hanno
diritto di astenersi dal lavoro alternativamente, senza retribuzione, nel
limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
La
malattia che comporta ricovero in ospedale interrompe eventuali ferie in corso
dei genitori.
I periodi di
astensione dal lavoro per malattia del bambino, se retribuiti, sono computati
nell’anzianità di servizio e producono effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità.
Se non sono
retribuiti non producono effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.
Fino al terzo anno di
vita del bambino, nei periodi di astensione non retribuiti, è però dovuta la
contribuzione figurativa agli effetti previdenziali.
Successivamente, fino
all’ottavo anno di vita del bambino, é dovuta la copertura contributiva
calcolata allo stesso modo del congedo parentale.
Effetti economici
Nel pubblico impiego
i permessi per malattia del bambino sino al terzo anno di vita di cui possono
usufruire i genitori sono retribuiti al 100% per i primi trenta giorni e per
ogni anno di vita; sono senza
retribuzione per i giorni successivi.
Effetti previdenziali
Per le assenze sino al terzo anno di vita del
bambino è prevista una copertura al 100% per la pensione e una copertura ridotta
nelle assenze tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino con facoltà di
integrazione da parte dell’interessato.
Il valore dell’assenza ai fini dell’Ips, buonuscita e Tfr varia a seconda che l’astensione
sia con assegni o senza assegni.
Cosa si deve fare
Il genitore
interessato deve presentare al proprio datore di lavoro:
FIGLI CON HANDICAP
Diritti
La legge aveva previsto
particolari agevolazioni per i genitori di bambini con handicap grave:
·
prolungamento
fino a tre anni del periodo di congedo parentale, anche per periodi non continuativi, esclusi i casi
in cui il bambino é ricoverato presso istituti specializzati;
·
due
ore di permesso giornaliero retribuito, anche frazionabile con il limite minimo
di un’ora, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
·
dopo che il bambino ha compiuto i tre
anni e sempre che non sia ricoverato a tempo pieno, i genitori hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile retribuito, da fruire alternativamente anche in
maniera continuativa.
Spetta anche
alternativamente tra i genitori il diritto ad un periodo di congedo
straordinario continuativo o frazionato non superiore a due anni, da fruirsi
entro sessanta giorni dalla richiesta, qualunque sia l’età del figlio. Detto periodo é coperto da contribuzione
figurativa e retribuito con indennità INPS corrispondente all’ultima
retribuzione, seppure nei limiti di un tetto massimo.
I genitori di bambini
con handicap gravi hanno diritto di scegliere, nei limiti del possibile, la
sede di lavoro più vicina alla propria residenza e non possono essere
trasferiti in altra sede senza il loro consenso.
Inoltre il lavoro notturno non deve essere
obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a
proprio carico un soggetto disabile (diritto a domanda dell’esenzione).
In
casi di speciale gravità dell’handicap, qualora
il dirigente del Centro medico
legale ravvisi la effettiva necessità del bambino a cure che non possono
essere garantite durante le sole ore dell’allattamento, è possibile cumulare i
permessi orari ex lege 104/92 e i riposi orari per
allattamento ex D.Lgs. 151/01 per lo stesso figlio
portatore di handicap.
Effetti
sul rapporto di lavoro
Il congedo parentale
non è computabile ai fini del superamento del periodo di prova.
Il periodo di
prolungamento del congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio, ma
incide sulle ferie e sulla tredicesima.
Le assenze per
permessi orari e giornalieri retribuiti non incidono né sulle ferie e
tredicesima né sull’anzianità di servizio. Anche i permessi
per l’assistenza ai disabili non
incidono sulle ferie e tredicesima.
Fermo restando il
principio dell’alternatività nella fruizione dei
diritti fra coniugi, se in famiglia è presente un altro figlio di età inferiore
agli otto anni, i genitori possono godere contemporaneamente uno del congedo
parentale ordinario, l’altro dei benefici per i bambini disabili (richiesta con
domande distinte).
Effetti
economici
Nel periodo del congedo
parentale, la retribuzione viene corrisposta nella misura del 30% con effetti
sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.
Le assenze per permessi
giornalieri di due ore sono retribuite e non incidono più sulla tredicesima
mensilità e sulle ferie.
Il genitore
interessato deve presentare al proprio datore di lavoro:
Se il padre
lavoratore intende fruire dei permessi in alternativa alla madre, deve
presentare al proprio datore di lavoro anche una specifica dichiarazione di
rinuncia da parte della madre o dichiarazione di impossibilità da parte della
stessa di utilizzare tale beneficio.
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ASTENSIONE OBBLIGATORIA |
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SOGGETTI BENEFICIARI |
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· MADRE ·
PADRE, per il periodo successivo al parto in caso: |
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PERIODO E DURATA MASSIMA |
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· Eventuali periodi autorizzati dall’Ispettorato del lavoro · Due mesi, oppure un mese, prima della data presunta del parto · Se il bambino nasce in ritardo rispetto alle previsioni · Tre mesi oppure quattro dopo la nascita del bambino · Eventuale periodo pari a quello compreso tra la data presunta del parto e la data effettiva, se quest’ultima si è verificata prima ·
Il giorno del parto
non va considerato né nei due mesi antecedenti né nei tre mesi successivi |
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TRATTAMENTO ECONOMICO |
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· Indennità economica pari all’80% (salvo più favorevoli previsioni previste contrattualmente) |
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TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE |
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· Periodo utile per l’anzianità di servizio, per le ferie e per la tredicesima (compresi i periodi dei permessi e le ex festività) · Copertura previdenziale al 100 per cento |
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La lavoratrice-madre, con rapporto di lavoro a termine, ha diritto ad usufruire per intero del periodo di astensione obbligatoria, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro. |
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ASTENSIONE FACOLTATIVA |
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SOGGETTI BENEFICIARI |
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· MADRE e PADRE contemporaneamente o in alternativa anche se l’altro genitore non è dipendente |
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PERIODO E DURATA MASSIMA |
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·
Dieci mesi complessivi (in modo continuativo o
frazionato) entro i primi otto anni di vita del bambino, con un massimo di
sei mesi per ciascun genitore. Se il padre ne usufruisce più di tre mesi, il
limite è elevato a sette mesi e quello complessivo a undici. · Nell’ipotesi di -genitore solo- (morte dell’altro genitore, abbandono del figlio da parte dell’altro genitore, affido esclusivo a un solo genitore secondo quanto disposto dall’art. 155 bis del Codice civile) il congedo parentale viene esteso al genitore avente diritto sino 10 mesi o 11 se maturato il diritto al mese aggiuntivo. |
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TRATTAMENTO ECONOMICO |
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· Indennità economica pari all’30% per un massimo di sei mesi complessivi tra madre e padre fino al compimento di tre anni di età del bambino, con più favorevole previsione per i primi trenta giorni all’ospedaliero. · Dopo il terzo anno solo se la retribuzione individuale dell’individuo è inferiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima INPS. |
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TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE |
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· Periodo utile per l’anzianità di servizio, con esclusione delle ferie e della tredicesima. |
|
· Copertura per la pensione al 100 per cento per le assenze fino al terzo anno di vita del bambino. · Copertura per la pensione ridotta per quelli successivi. |
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CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI) |
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Madre |
Padre |
Madre |
Padre |
Totale massimo |
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Dipendente |
Dipendente |
6 |
7 |
11 |
|
Casalinga |
Dipendente |
0 |
7 |
7 |
|
Autonoma |
Dipendente |
3 |
7 |
10 |
|
Dipendente |
Autonomo |
6 |
0 |
6 |
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MALATTIA DEL BAMBINO |
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SOGGETTI BENEFICIARI |
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· MADRE e PADRE in alternativa purché lavoratori dipendenti |
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PERIODO DURATA MASSIMA |
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· Senza limiti sino al terzo anno di vita del bimbo · Nei limiti di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore dai tre agli otto anni |
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TRATTAMENTO ECONOMICO |
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· Nessun trattamento economico (*) |
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TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE |
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· Periodo utile per l’anzianità di servizio con esclusione di ferie e di tredicesima |
|
· Copertura per la pensione al 100% per le assenze sino al terzo anno di vita del bambino · Copertura ridotta per la pensione nelle assenze tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino con facoltà di integrazione da parte dell’interessato |
|
(*) Nella pubblica amministrazione dopo
il primo anno di vita del figlio/a sino al terzo anno di vita del bimbo/a, la
madre, o in alternativa il padre, ha diritto a un massimo di trenta giorni di
congedo retribuito (al 100%) per ogni anno di vita del bambino/a. Secondo
l’ARAN (risposta F33/00) una volta goduto il congedo di maternità e,
eventualmente, anche un periodo di congedo parentale, la lavoratrice può
richiedere e fruire anche dei 30 giorni di congedo retribuito per intero per
la malattia del figlio anche nel 1° anno di vita del bambino. |
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PERMESSI GIORNALIERI (*) |
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SOGGETTI BENEFICIARI |
-di affidamento
esclusivo al padre |
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PERIODO DURATA MASSIMA |
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· Fino al compimento di un anno di vita del bambino due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o supera le sei ore (**); se l’orario di lavoro è inferiore spetta solo un’ora · In caso di parto plurimo gli orari di permesso sono raddoppiati e l’orario eccedente può essere usufruito dal padre |
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TRATTAMENTO ECONOMICO |
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· Trattamento economico al 100% in quanto considerati ore lavorative sia agli effetti della durata che della retribuzione, con diritto ad uscire dal posto di lavoro |
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TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE |
|
· Periodo utile per l’anzianità di servizio e del calcolo degli istituti retributivi diretti e indiretti (ivi comprese ferie e tredicesima) |
|
· Copertura previdenziale figurativa per l’INPDAP · Commisurata al 200% dell’assegno sociale, salvo integrazione da parte dell’interessato per l’INPS |
|
(*) Secondo la legge sono ore
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro (**) Il Tribunale di Milano con
ordinanza ha stabilito che, nel caso di famiglie adottive, il diritto al
riposo giornaliero va concesso non fino al primo anno di vita del bambino, ma
fino al primo anno dall’ingresso nella nuova famiglia |
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PERMESSI GIORNALIERI IN CASO DI PARTO PLURIMO (*) |
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Madre |
Padre |
|
|
orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere |
orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere |
orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere |
|
4 ore |
0 ore |
0 ore |
|
3 ore |
1 ora |
1 ora |
|
2 ore |
2 ore |
1 ora |
|
1 ora |
3 ore |
2 ore |
|
0 ore |
4 ore |
2 ore |
|
in astensione obbligatoria o facoltativa |
2 ore |
1 ora |
|
Madre |
Padre |
|
|
orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere |
orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere |
orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere |
|
2 ore |
0 ore |
0 ore |
|
1 ora |
2 ore |
1 ora |
|
0 ore |
4 ore |
2 ore |
|
in astensione obbligatoria o facoltativa |
2 ore |
1 ora |
|
(*)
In base alla sentenza della Corte costituzionale numero 104/2003 anche in
caso di adozione o affidamento plurimo spettano doppi riposi giornalieri.
Possono avvalersi del diritto sino al raggiungimento della maggiore età e
entro il 1° anno dall’ingresso in famiglia del minore. |
||
|
INTERRUZIONE SPONTANEA DELLA GRAVIDANZA La
dipendente che interrompe volontariamente la gravidanza (-aborto volontario-)
nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 194 del 22 maggio 1978 non può
beneficiare della tutela della lavoratrice madre di cui alla legge 1204/71 e
successive |
||
|
Prima del 180° giorno di
gestazione (aborto) |
In tal caso si deve considerare
malattia, anche se non fa cumulo con i giorni di malattia per altre cause |
L’assenza della dipendente va
gestita in base alle disposizioni riguardanti “assenze per malattia” |
|
Dopo il 180° giorno di gestazione
(parto) |
In tal caso l’aborto viene
considerato parto |
La dipendente deve essere
collocata in astensione obbligatoria ”post partum”
per tre mesi dal giorno successivo a quello dell’aborto |
|
In
caso di aborto spontaneo o terapeutico, la dipendente deve produrre, entro
giorni 15, il certificato medico rilasciato dall’Ufficio Sanitario dell’A.S.L. oppure da un medico di fiducia. |
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|
ASSENZE - PROSPETTO ESPLICATIVO SUL RIFLESSO
PREVIDENZIALE |
|
|
SITUAZIONE
DI SERVIZIO |
RIFLESSO
PREVIDENZIALE |
|
congedo
straordinario |
non interrompe
il servizio |
|
aspettativa per
motivi di salute |
non interrompe
il servizio |
|
assenze dal
lavoro per maternità (*) |
non interrompe
il servizio |
|
aspettativa per
motivi di famiglia |
interruzione |
|
(*) per
astensione facoltativa e assenze per malattia: ·
copertura per la pensione al 100% per le assenze sino
al terzo anno di vita del bambino ·
copertura ridotta per la pensione nelle assenze tra
il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino con facoltà di integrazione da
parte dell’interessato |
|
|
ASSENZE
AI FINI DEL CALCOLO DELLA TREDICESIMA |
|
|
astensione obbligatoria per maternità |
computabile |
|
astensione facoltativa per maternità |
non computabile |
|
riposi giornalieri (allattamento) |
computabile |
|
congedo matrimoniale |
computabile |
|
malattia del figlio |
non computabile |
|
periodo di aspettativa |
non computabile |
ADOZIONE - PRIMI TRE MESI DALL’INGRESSO IN FAMIGLIA
In caso di adozione, di
affidamento preadottivo o temporaneo la normativa
offre ampia tutela ai genitori adottivi.
Diritti
La lavoratrice che
adotta un bambino oppure ottiene l’affidamento preadottivo
o temporaneo, ha diritto all’astensione dal lavoro.
Il congedo di
maternità è di cinque mesi in caso di adozione e di tre mesi in caso di
affidamento da usufruire entro i primi
cinque mesi dall’ingresso del minore nella nuova famiglia.
In caso di adozioni
internazionali il congedo di maternità può essere anticipato durante la
permanenza degli adottanti nello stato straniero per le procedure di adozione.
Inoltre
l’adottante o l’affidatario ha diritto a fruire di un congedo non retribuito
della durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero
richiesto per l’adozione o l’affidamento; Questo periodo,
richiesto per la pratica di adozione, è considerato come interruzione del
servizio e quindi non è utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio e
del trattamento di previdenza e di quiescenza. Può però essere riscattato.
In
caso di adozioni o affidamenti plurimi, come per i parti plurimi biologici, gli
orari di riposo sono
raddoppiati, secondo l'orario di lavoro della lavoratrice
e del lavoratore che ne usufruiscono.
Effetti
sul rapporto di lavoro
Il congedo di
maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio,
delle ferie e della tredicesima ed è
considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.
Effetti economici
Per tutto il periodo del
congedo, la lavoratrice ha diritto all’intera retribuzione con esclusione degli
emolumenti la cui corresponsione è connessa all’effettiva presenza in servizio
(ad esempio straordinari e turni).
Cosa
si deve fare
La lavoratrice deve
presentare al proprio datore di lavoro
(in caso di dipendenza privata anche all’INPS) la domanda corredata da:
Diritti
Il diritto al congedo può
essere esercitato dal padre, quando la madre non può o non vuole astenersi dal
lavoro nei primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino in
famiglia.
Effetti sul rapporto
di lavoro
Il congedo di
paternità è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di
carriera ed è valido a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di
servizio, delle ferie e della tredicesima.
Effetti economici
Per tutto il periodo
del congedo, i lavoratori padri hanno diritto all’intera retribuzione, compresa
la tredicesima con esclusione degli emolumenti la cui corresponsione, è sempre
strettamente connessa
all’effettiva
presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni).
Cosa
si deve fare
L’interessato deve
presentare al proprio datore di lavoro (in caso di dipendenza privata anche
all’INPS) la domanda corredata da:
IN PRECEDENZA, PRIMA DELLA FINANZIARIA 2008
DOPO
LA FINANZIARIA 2008 (Legge 244 del 23 dicembre 2007 dal comma
452 al 456)
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ADOZIONE - DOPO I PRIMI TRE MESI DALL’INGRESSO IN FAMIGLIA SINO
ALL’OTTAVO COMPLEANNO
Diritti
In caso di adozione o
affidamento, sia preadottivo sia temporaneo, la madre
o il padre adottivo o affidatario possono fruire dei medesimi diritti di
congedo parentale e di congedi per malattia del bambino, parto plurimo, riposi
giornalieri, trattamento economico e contribuzione figurativa, che spettano ai
genitori naturali.
Nel caso in cui il
minore, al momento dell’affidamento, abbia un’età compresa tra i sei e i dodici
anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre
anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Sono
i medesimi dei genitori naturali
Riflessi
economici
Sono i medesimi dei
genitori naturali, ma spetta il 30% della retribuzione per i primi sei mesi di
congedo Indipendentemente dall’età del minore entro l’ottavo anno di ingresso
nella nuova famiglia e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
Per gli ulteriori
periodi (cioè oltre i sei mesi e fino a 11) spetta il congedo, ma l’indennità è
subordinata al reddito.
Cosa
si deve fare
Il
genitore adottivo o affidatario che voglia usufruire del congedo parentale deve
presentare al proprio datore di lavoro (in caso di dipendenza privata anche
all’INPS) specifica domanda corredata
da:
Diritti
I
genitori di bambini adottati o in affidamento preadottivo hanno diritto ai
riposi giornalieri dal lavoro entro il primo anno di ingresso del minore (il
limite per poter usufruire di questi permessi è la maggiore età) nel nuovo
nucleo famigliare.
La disciplina e le
modalità di fruizione dei -riposi giornalieri-, sono le stesse
previste per la madre naturale.
Effetti
sul rapporto di lavoro
Sono
i medesimi della madre naturale.
Effetti
economici
Sono
i medesimi della madre naturale.
Per
usufruire dei riposi giornalieri la lavoratrice deve presentare al proprio
datore di lavoro:
Diritti
Anche
il padre adottivo o affidatario ha diritto a fruire, in alternativa alla madre,
dei riposi giornalieri.
La
durata, la disciplina e le modalità di fruizione dei riposi giornalieri sono le
stesse che sono previste
per
il padre naturale.
Effetti
sul rapporto di lavoro
Sono
gli stessi previsti per il padre naturale.
Effetti
economici
Sono
gli stessi previsti per il padre naturale.
Cosa
fare
Per fruire dei riposi
giornalieri, il padre lavoratore adottivo o affidatario deve presentare al
proprio datore di lavoro:
Diritti
In caso di adozione o
affidamento, la madre o il padre hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante
le malattie del bambino di età inferiore agli otto anni entro gli stessi limiti
e con le medesime modalità in cui ne hanno diritto i genitori naturali.
Il diritto al congedo
per malattia senza limiti di durata, é esteso in caso di adozione o affidamento
temporaneo, fino al compimento di sei anni di età del bambino.
Se al momento
dell’ingresso in famiglia, il bambino ha un’età fra i sei e i dodici anni, il
congedo é fruibile entro i primi tre anni, nel limite di cinque giorni
all’anno.
Effetti
sul rapporto di lavoro
I periodi di assenza
per malattia del bambino, se retribuiti, sono calcolati nell’anzianità di
servizio e producono effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
Se non sono retribuiti, non sono computabili nell’anzianità di servizio e non
producono effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.
Fino al terzo anno di
vita del bambino, nei periodi di astensione non retribuiti, è dovuta la
contribuzione figurativa. Successivamente, fino all’ottavo anno di vita del
bambino, è dovuta la copertura contributiva calcolata allo stesso modo del
congedo parentale.
Cosa
si deve fare
Alla
documentazione normalmente necessaria per potere fruire del diritto e cioè:
devono
essere aggiunti, se non sono già stati depositati e presentati al proprio
datore di lavoro:
ADOZIONE
DI BAMBINI CON HANDICAP
Diritti
In caso di adozione o
affidamento di bambini con handicap, quando il bambino di età inferiore ai tre
anni si ammala, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto:
• al prolungamento del periodo di congedo parentale anche per periodi non continuativi fino al compimento del terzo anno di età del bambino, esclusi i casi in cui è ricoverato presso istituti specializzati;
• in alternativa al prolungamento del congedo parentale, due ore di permesso giornaliero retribuito, anche frazionabile con il limite minimo di un’ora.
I lavoratori aventi
diritto alla fruizione dei permessi hanno diritto di scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina alla propria residenza e non possono essere
trasferiti in altra sede senza il loro consenso.
Effetti
sul rapporto di lavoro
Il periodo di
prolungamento del congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio, ma
incide sulle ferie.
Le assenze per
permessi orari giornalieri retribuiti non incidono né sulle ferie né sull’
anzianità in servizio.
Fermo restando il
principio dell’alternatività nella fruizione dei
diritti fra coniugi, se in famiglia è presente un altro figlio di età inferiore
a tre anni, i genitori, presentando due domande distinte, possono godere
contemporaneamente uno del congedo parentale ordinario, l’altro dei benefici
per i bambini disabili (permesso giornaliero o prolungamento del congedo
parentale).
Effetti
economici
Nel periodo di
prosecuzione del congedo parentale oltre i sei mesi previsti, la retribuzione
viene corrisposta nella misura del 30% con effetti sulla tredicesima mensilità.
Le
assenze per permessi giornalieri di due ore sono regolarmente retribuiti.
Cosa
si deve fare
In
questi casi il genitore interessato deve presentare al proprio datore di lavoro
(in caso di dipendenza privata anche all’INPS):
Se il padre
lavoratore intende fruire dei permessi in alternativa alla madre, deve
presentare anche: